Art. 17

Modifiche alla parte VI del TUF

In vigore dal 1 nov 2007
1. All'articolo 201 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati nell', comma 5, lettere b), c-bis), d), e) ed f). Essi possono svolgere altresì l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e i servizi accessori indicati nell', comma 6, lettere c), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, e g), nonché attività connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attività previste dalla legge.»; b) al comma 12, le parole: «comma 1, lettera a) limitatamente all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni, e lettera b), comma 2, lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, lettera b), 2 e 2-bis». 2. All'articolo 205 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «o negli scambi organizzati indicati negli articoli 78 e 79 da soggetti ammessi alle negoziazioni negli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, quelle effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-17;164#art-17

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Art. 17 Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE — Modifiche alla parte VI del TUF | Portale Normativo