Art. 14
Modifiche alla parte III, titolo II, del TUF
In vigore dal 1 nov 2007
1. All'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «il capitale minimo» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione»;
b) al comma 4, le parole: «e professionalita» sono sostituite dalle seguenti: «, professionalità e indipendenza»;
c) al comma 10, le parole: «e 165» sono sostituite dalle seguenti: «, 165 e 165-bis».
2. Al comma 2 dell'articolo 81 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «le modalità di svolgimento» sono inserite le seguenti: «, i criteri per l'ammissione alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti finanziari, sulla base di principi non discriminatori, trasparenti e obiettivi,».
3. Il comma 1 dell'articolo 82 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
«1. La vigilanza sulle società di gestione accentrata è esercitata dalla Consob, al fine di assicurare la trasparenza e la tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico. La Consob e la Banca d'Italia possono chiedere alle società la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalità e termini.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-17;164#art-14