Art. 7
Bambini e adolescenti
In vigore dal 21 set 2007
1. È considerata ingannevole la pubblicità che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, abusa della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, fermo quanto disposto dall' della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusa dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.
2. È considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-02;145#art-7