Art. 6

Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza

In vigore dal 21 set 2007
1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei soggetti che essa raggiunge, omette di darne notizia in modo da indurre tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-02;145#art-6

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Art. 6 Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica — Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza | Portale Normativo