Art. 5
AbrogatoNorma finale
In vigore dal 1 gen 2018
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 luglio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Turco, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 137 del 2007 continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualita' fino al 2017, nonche', in via provvisoria, ai versamenti successivi al 31 dicembre 2017, fino all'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-07-31;137#art-5