Art. 1

Modalità di attribuzione delle quote dei proventi erariali spettanti alla regione

In vigore dal 1 gen 2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute; Emana il seguente decreto legislativo: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 137 del 2007 continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualita' fino al 2017, nonche', in via provvisoria, ai versamenti successivi al 31 dicembre 2017, fino all'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-07-31;137#art-1

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Art. 1 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale. — Modalità di attribuzione delle quote dei proventi erariali spettanti alla regione | Portale Normativo