Art. 15
Copertura finanziaria
In vigore dal 4 lug 2017
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell', ai quali non risulti possibile fare fronte ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, si provvede, a decorrere dall'anno 2007, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili autorizzate ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. L'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-06-22;109#art-15