Art. 9

Copertura finanziaria

In vigore dal 2 feb 2007
1. All'attuazione del presente decreto si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-12-29;311#art-9

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Art. 9 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. — Copertura finanziaria | Portale Normativo