Art. 9 · Copertura finanziaria

Art. 9

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Copertura finanziaria

In vigore dal 2 feb 2007
1. All'attuazione del presente decreto si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-12-29;311#art-9