Capo II
Art. 3
Gestione delle risorse finanziarie e strumentali
In vigore dal 1 gen 2020
1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario per l'espletamento del suo mandato è effettuata... dall'amministrazione centrale... secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli , comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il dirigente preposto all'ufficio giudiziario è competente ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Il dirigente amministrativo di cui al comma 1 è nominato funzionario delegato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-07-25;240#art-3