Capo II

Art. 2

Gestione delle risorse umane

In vigore dal 1 gen 2020
1. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'. 2. Il dirigente di cui al comma 1 adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell', comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-07-25;240#art-2

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Art. 2 Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonche' decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150 — Gestione delle risorse umane | Portale Normativo