Titolo VI
Art. 98
Tutela delle prove e delle sperimentazioni finalizzate ad una modifica della classificazione
In vigore dal 6 lug 2006
Tutela delle prove e delle sperimentazioni finalizzate ad una
modifica della classificazione
1. Quando una modifica della classificazione di un medicinale è stata autorizzata in base a prove precliniche o sperimentazioni cliniche significative, l'AIFA, per un anno dalla data di tale autorizzazione, non tiene conto di tali prove precliniche o sperimentali ai fini dell'esame della domanda di classificazione di un altro medicinale a base della stessa sostanza presentata da diverso richiedente o titolare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-98