Titolo VI

Art. 98

Tutela delle prove e delle sperimentazioni finalizzate ad una modifica della classificazione

In vigore dal 6 lug 2006
Tutela delle prove e delle sperimentazioni finalizzate ad una modifica della classificazione 1. Quando una modifica della classificazione di un medicinale è stata autorizzata in base a prove precliniche o sperimentazioni cliniche significative, l'AIFA, per un anno dalla data di tale autorizzazione, non tiene conto di tali prove precliniche o sperimentali ai fini dell'esame della domanda di classificazione di un altro medicinale a base della stessa sostanza presentata da diverso richiedente o titolare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-98

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Art. 98 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Tutela delle prove e delle sperimentazioni finalizzate ad una modifica della classificazione | Portale Normativo