Titolo V
Art. 73 bis
Medicinali soggetti a all'apposizione dell'identificativo univoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161
In vigore dal 8 feb 2025
(Medicinali soggetti a all'apposizione dell'identificativo univoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161 ).
1. Fatto salvo quanto previsto dall', comma 3, i medicinali soggetti a prescrizione presentano gli identificativi univoci di cui all', comma 1, lettera p-bis), a meno che non figurino nell'elenco compilato secondo la procedura di cui all'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE.
2. Fatto salvo quanto previsto dall', comma 3, i medicinali non soggetti a prescrizione non presentano gli identificativi univoci di cui all', comma 1, lettera p-bis), a meno che, in via d'eccezione, non figurino nell'elenco compilato secondo la procedura di cui all'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE, una volta accertato il rischio di falsificazione.
3. L'AIFA notifica alla Commissione europea i medicinali non soggetti a prescrizione medica che ritiene a rischio di falsificazione.
4. Fatti salvi i commi 1 e 2, l'ambito di applicazione dell'identificativo univoco di cui all', comma 1, lettera p-bis), è esteso a qualsiasi medicinale soggetto a prescrizione medica o a rimborso, ai fini del rimborso medesimo ovvero della farmacovigilanza, identificato con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA. Inoltre, per i suddetti fini, nonché per la farmacoepidemiologia, il Ministero della salute e l'AIFA possono avvalersi delle informazioni contenute nel sistema di archivi di cui all'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/83/CE.
5. Ai fini della sicurezza dei pazienti, l'ambito di applicazione del sistema di prevenzione delle manomissioni di cui all', comma 1, lettera p-bis), è esteso a qualsiasi medicinale ad eccezione di quelli indicati nell'allegato I al regolamento delegato (UE) 2016/161.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 1, comma 1, numero 6), limitatamente all'articolo 51-ter, e numeri 7, 13 e 14, del presente decreto, si applicano al piu' tardi sei anni dopo la data di applicazione degli atti delegati di cui all'articolo 54-bis della direttiva 2001/83/CE".
- Il D.Lgs. 6 febbraio 2025, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 9 febbraio 2025.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-73-bis