Titolo IV
Art. 52 ter
Controlli su medicinali in transito
In vigore dal 8 mar 2014
1. Fatte salve le previsioni di cui all', comma 1 e di cui al titolo VII, il Ministero della salute e l'AIFA, attraverso i protocolli e le iniziative di collaborazione in essere con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottano, in conformità alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione europea, inclusi i regolamenti doganali vigenti, le misure necessarie per evitare che entrino in circolazione medicinali introdotti in Italia ma non destinati a essere immessi ivi in commercio, se sussistono motivi sufficienti per sospettare che tali prodotti sono falsificati.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Relativamente all'articolo 1, comma 1, numero 8), del presente decreto, i produttori e importatori di sostanze attive, che hanno iniziato la loro attivita' prima dell'entrata in vigore del presente decreto, presentano il modulo di registrazione di cui all'articolo 52-bis del decreto legislativo n. 219 del 2006, quale inserito dal presente decreto, entro due mesi dalla suddetta entrata in vigore."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-52-ter