Libro III›Titolo I›Capo II
Art. 28
Divieto di discriminazione retributiva (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 2)
In vigore dal 20 feb 2010
Divieto di discriminazione retributiva
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, )
1. È vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.
2. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198#art-28