Art. 28 · Divieto di discriminazione retributiva (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 2)
Libro IIITitolo ICapo II

Art. 28

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Divieto di discriminazione retributiva (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 2)

In vigore dal 20 feb 2010
Divieto di discriminazione retributiva (legge 9 dicembre 1977, n. 903, ) 1. È vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale. 2. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198#art-28