Art. 7
Entrata in vigore
In vigore dal 14 giu 2006
1. Le disposizioni di cui agli si applicano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15 febbraio 2011.
3. Per i settori della musica e delle attività ricreative, le disposizioni di cui all' si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Berlusconi, Ministro della salute (ad interim)
Scajola, Ministro delle attività produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-10;195#art-7