Art. 4

Clausola di cedevolezza

In vigore dal 14 giu 2006
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del Titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, introdotti dal presente decreto, afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente titolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-10;195#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo