Titolo VI
Art. 82
AbrogatoModalità di tenuta delle scorte negli impianti di allevamento e custodia di animali non destinati alla produzione di alimenti.
In vigore dal 18 gen 2024
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 DICEMBRE 2023, N. 218
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-06;193#art-82