Capo IV

Art. 45

Abrogato

Norme che non si applicano ai medicinali veterinari omeopatici

In vigore dal 18 gen 2024
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 DICEMBRE 2023, N. 218

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-06;193#art-45

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Norme che non si applicano ai medicinali veterinari omeopatici (Art. 45 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.) — Testo vigente | Portale Normativo