Capo II

Art. 22

Abrogato

Medicinali omeopatici a cui non si applica la procedura semplificata di registrazione

In vigore dal 18 gen 2024
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 DICEMBRE 2023, N. 218

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-06;193#art-22

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Medicinali omeopatici a cui non si applica la procedura semplificata di registrazione (Art. 22 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.) — Testo vigente | Portale Normativo