Art. 6
Violazione degli obblighi specifici a carico degli operatori del settore dei mangimi di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 178/2002
In vigore dal 7 giu 2006
1. Fatte salve le eventuali diverse disposizioni impartite dall'autorità competente, gli operatori del settore dei mangimi i quali, dopo il ritiro dal mercato di mangime non conforme ai requisiti di sicurezza, non provvedono alla distruzione della partita, del lotto o della consegna di tale mangime, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;190#art-6