Art. 4
Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002
In vigore dal 7 giu 2006
Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori
e degli utilizzatori di cui agli articoli 19 e 20
del regolamento (CE) n. 178/2002
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore od all'utilizzatore, non informano questi ultimi circa i motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;190#art-4