Art. 5

Raccolta e trasmissione dei dati

In vigore dal 18 mar 2008
1. I soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del presente decreto, nonché la Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, per i soggetti che versano i contributi di cui all', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, e, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all'allegato IV, riferiti all'anno civile precedente. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità competente ai sensi dell' della direttiva 2004/42/CE, invia alla Commissione europea entro il 1° luglio 2008, entro il 1° luglio 2011 e, successivamente, ogni cinque anni una relazione circa l'applicazione del presente decreto, elaborata sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e di cui all', comma 6. A tal fine è utilizzato, ove disponibile, il formato predisposto dalla Commissione europea. Il Ministero comunica inoltre annualmente tali informazioni alla Commissione europea, su apposita richiesta.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-27;161#art-5

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