Art. 4

Etichettatura

In vigore dal 17 mag 2006
1. I prodotti elencati nell'allegato I, inclusi quelli non pronti all'uso, possono essere immessi sul mercato soltanto se provvisti di un'etichetta, nella quale sono indicati, in modo chiaro e leggibile: a) il tipo di prodotto, secondo le definizioni contenute nell'allegato I, ed il relativo valore limite, previsto dall'allegato II, espresso in g/l; b) il contenuto massimo di COV, espresso in g/l, nel prodotto pronto all'uso. 2. All'etichettatura di cui al comma 1 provvedono il produttore e chi trasferisce il prodotto da una confezione ad una o più confezioni differenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-27;161#art-4

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