Capo I›Sez. I
Art. 3
Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni
In vigore dal 21 giu 2022
1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sè o per altri;
b) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura;
d) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all', comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e succesive modificazioni, o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall';
e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, per sè o per altri, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché ottenere, direttamente o indirettamente, per sè o per altri, prestititi o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;
f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 OTTOBRE 2006, N. 269;
g) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
h) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;
i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;
l) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 OTTOBRE 2006, N. 269.
l-bis) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sè o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;
l-ter) l'omissione, da parte del componente del Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera l-bis).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;109#art-3