Capo III
Art. 7
Norma di rinvio
In vigore dal 23 feb 2006
1. I principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Castelli, Ministro della giustizia
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Scajola, Ministro delle attività produttive
Storace, Ministro della salute
Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;30#art-7