Capo III

Art. 7

Norma di rinvio

In vigore dal 23 feb 2006
1. I principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Castelli, Ministro della giustizia La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Scajola, Ministro delle attività produttive Storace, Ministro della salute Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;30#art-7

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