Capo II
Art. 4
Accesso alle professioni
In vigore dal 23 feb 2006
1. L'accesso all'esercizio delle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.
2. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.
3. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono l'esercizio dell'attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;30#art-4