Titolo IV

Art. 38

Abrogazioni

In vigore dal 18 feb 2006
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all', comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto: a) l'articolo 128, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; b) l'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni; c) l'articolo 129-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall' della legge 13 febbraio 2001, n. 48; d) l', comma 5, della legge 13 febbraio 2001, n. 48; e) l', commi 2, 3 e 4, della legge 13 febbraio 2001, n. 48; f) la legge 30 maggio 1965, n. 579; g) l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nonché le disposizioni emanate in attuazione di tale articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-30;26#art-38

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