Art. 17 quater

Vice segretario generale

In vigore dal 8 ago 2021
1. Il vice segretario generale della Scuola: a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni; b) esercita le competenze delegategli dal segretario generale; c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-30;26#art-17-quater

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