Art. 8

Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo

In vigore dal 15 dic 2021
1. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche nonché le imprese private di cui all', comma 2-quater, adottano licenze standard, disponibili in formato digitale, per il riutilizzo dei propri documenti. 2. Il riutilizzo di documenti non è soggetto a condizioni, salvo che tali condizioni non siano obiettive, proporzionate, non discriminatorie e siano giustificate da un pubblico interesse. 3. Se una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico riutilizza documenti per attività commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, la messa a disposizione dei documenti in questione per tali attività è soggetta alle stesse condizioni e alle medesime tariffe applicate agli altri riutilizzatori. 4. Le condizioni poste per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo, compreso il riutilizzo transfrontaliero, nè possono costituire ostacolo alla concorrenza.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36#art-8

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