Art. 5
Richiesta di riutilizzo di documenti
In vigore dal 15 dic 2021
1. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico esaminano le richieste e rendono disponibili i documenti, con le modalità di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, prorogabile di ulteriori venti giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse. Di tale proroga è data comunicazione al richiedente entro ventuno giorni dalla richiesta.
2. In caso di decisione positiva, i documenti sono resi disponibili, ove possibile, in forma elettronica e, se necessario, attraverso una licenza.
3. I provvedimenti di diniego sono motivati sulla base delle disposizioni del presente decreto.
4. Nel caso in cui il riutilizzo è negato ai sensi dell', comma 1, lettera h), per la parte relativa ai diritti di proprietà intellettuale, le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico indicano la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale il titolare del dato stesso ha ottenuto il materiale. Le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a fornire la suddetta indicazione.
5. In caso di diniego, il richiedente può esperire i mezzi di tutela previsti dall'articolo 25, commi 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Degli stessi è data comunicazione al richiedente con il provvedimento di diniego.
6. Le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca, le organizzazioni che finanziano la ricerca e gli organismi di cui agli della legge 3 agosto 2007, n. 124, definiscono i termini e le modalità di riutilizzo dei dati secondo i rispettivi ordinamenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36#art-5