Capo I
Art. 3
Superamento tariffe obbligatorie
In vigore dal 24 gen 2006
1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli , se anteriore, è abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'esercizio dell'attività di autotrasporto, di cui al titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.
2. Dalla data di cui al comma 1, la determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto è regolata dall' e sono abrogate le seguenti norme:
a) il titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;
b) l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
c) l' della legge 22 agosto 1985, n. 450, e successive modificazioni;
d) gli del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;
e) il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56;
f) il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 novembre 1982, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982;
g) il decreto del Ministro dei trasporti in data 22 dicembre 1982, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1982;
h) il decreto del Ministro dei trasporti in data 1° agosto 1985, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 23 agosto 1985.
3. Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto legislativo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;286#art-3