Capo I
Art. 1
Finalità
In vigore dal 24 gen 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l', comma 1, lettera b), e l', comma 1, lettere a), b), c) e d), e comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l', commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni V, IX e XIV della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato non hanno espresso il parere nel termine previsto dall', comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Finalità
1. Il presente Capo ha per oggetto la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi, in attuazione della delega di cui all', comma 1, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, sulla base dei principi e criteri direttivi generali previsti dall', comma 1 e dei principi e criteri direttivi specifici previsti dall', comma 2, lettera b), della medesima legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;286#art-1