Capo III

Art. 17

Disposizioni in materia di determinazione del valore della produzione netta

In vigore dal 2 dic 2005
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Non rilevano, comunque, le plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»; b) l'articolo 11-bis è sostituito dal seguente: «Art. 11-bis (Variazioni fiscali del valore della produzione netta). - 1. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli , si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, non si applicano le disposizioni degli articoli 56, comma 3, lettera a), 91, 96, 97, 98 e 109, commi 5, secondo periodo, e 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell', comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dall'articolo 100, comma 2, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammesse in deduzione. 2. Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze e gli altri componenti positivi di cui agli articoli 57, 58, comma 3, 85, comma 2, 86, comma 1, lettera c), e 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi.». 2. L'applicazione degli articoli 115, comma 11, e 128 del testo unico delle imposte sui redditi non assume rilevanza agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive. 3. Le disposizioni degli ed 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247#art-17

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Disposizioni in materia di determinazione del valore della produzione netta (Art. 17 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle societa', nonche' altre disposizioni tributarie.) — Testo vigente | Portale Normativo