Art. 94

Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico

In vigore dal 21 nov 2018
1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico, ai sensi dell', comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico individuato ai sensi dell', comma 2. 2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori informatici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. 3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori informatici in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. 4. Con decreto del capo del dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale. 5. L'assegnazione degli ispettori informatici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-94

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