Art. 89

Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici

In vigore dal 21 nov 2018
1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni tecnico-informatiche, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attività di organizzazione e partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui è assegnato; collabora e partecipa alla progettazione, alla realizzazione, allo sviluppo e alla verifica del funzionamento dei sistemi informativi e telematici; partecipa alle attività di valutazione, certificazione, studio, ricerca e analisi; svolge, anche avvalendosi di collaboratori, attività di installazione, controllo, gestione, esercizio e manutenzione di apparecchiature, impianti tecnici, reti e sistemi hardware, software e di telecomunicazioni; provvede alla risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità di prodotti e sistemi, all'esercizio dei sistemi informativi e telematici e, in particolare, fornisce supporto operativo all'installazione ed alla manutenzione dei sistemi centrali e periferici. Dà esecuzione in modo autonomo alle procedure in esercizio, gestisce le anomalie e, nell'ambito delle specifiche competenze possedute, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico e telematico; partecipa allo sviluppo di software sulla base di specifiche tecniche, ne cura la funzionalità e predispone i relativi manuali; partecipa, in relazione alla professionalità posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attività di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. 2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici, gli ispettori informatici coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alle competenze specifiche possedute, partecipano ad attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte in ambito informatico e telematico; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti. Gli ispettori informatici coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o più unità organizzative del settore informatico e telematico.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-89

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