Capo I
Art. 76
Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine
In vigore dal 21 giu 2011
Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi
a prodotti per le vacanze di lungo termine
1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento è effettuato secondo scadenze periodiche. È vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento periodico concordato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli adeguamenti riferiti ai sistemi di indicizzazione previsti dalla legge.
L'operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni, naturali e consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilità.
2. Fatto salvo quanto previsto dall', a partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-76