Capo I

Art. 72 bis

Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà

In vigore dal 21 giu 2011
1. L'operatore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto. 2. L'operatore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto di multiproprietà sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori. 3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprietà a pena di nullità. 4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-72-bis

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