Parte II

Art. 32

Sanzioni

In vigore dal 3 gen 2006
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, così come disciplinati alla parte III, titolo III, capo I, sezione II, dall' all', del codice, nonché le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alle televendite sono applicabili altresì le sanzioni di cui all', comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all', comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-32

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