Parte II›Titolo III
Art. 24
Pratiche commerciali aggressive
In vigore dal 21 set 2007
1. È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-24