Parte IITitolo III

Art. 24

Pratiche commerciali aggressive

In vigore dal 21 set 2007
1. È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-24

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