Parte IV›Titolo III›Capo I
Art. 132
Diritti dei terzi
In vigore dal 10 dic 2021
1. I rimedi di cui all' si estendono ai casi di impedimento o limitazione d'uso del bene venduto in conformità a quanto previsto dagli , conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprietà intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste dall'ordinamento giuridico in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-132