Parte IVTitolo IIICapo I

Art. 132

Diritti dei terzi

In vigore dal 10 dic 2021
1. I rimedi di cui all' si estendono ai casi di impedimento o limitazione d'uso del bene venduto in conformità a quanto previsto dagli , conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprietà intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste dall'ordinamento giuridico in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-132

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