Parte IV›Titolo I
Art. 113
Rinvio
In vigore dal 23 ott 2005
1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.
2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-113