Art. 12
Norme finanziarie e abrogazioni
In vigore dal 8 ott 2005
1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità pubbliche si adeguano alle disposizioni del presente decreto.
2. Le autorità pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui agli , comma 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di cui al comma 1 nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico della finanza pubblica.
4. È abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le
politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195#art-12