Art. 12 · Norme finanziarie e abrogazioni

Art. 12

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Norme finanziarie e abrogazioni

In vigore dal 8 ott 2005
1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità pubbliche si adeguano alle disposizioni del presente decreto. 2. Le autorità pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui agli , comma 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di cui al comma 1 nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico della finanza pubblica. 4. È abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 agosto 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Baccini, Ministro per la funzione pubblica La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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