Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 12 apr 2014
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49. 4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall', paragrafo 2, della Direttiva 2002/96/CE, e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010, il finanziamento delle operazioni di cui all', comma 1, viene assolto dei produttori con le modalità stabilite all', comma 1 e il finanziamento delle operazioni di cui all', comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all', comma 2. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 luglio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Scajola, Ministro delle attività produttive Storace, Ministro della salute La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-25;151#art-20

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