Titolo VI
Art. 64
Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche
In vigore dal 22 dic 2020
1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.
2. L'ammontare del predetto diritto è stabilito... con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171#art-64