Art. 64 · Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche
Titolo VI

Art. 64

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Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche

In vigore dal 22 dic 2020
1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure. 2. L'ammontare del predetto diritto è stabilito... con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessità.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171#art-64