Titolo VI
Art. 64
90 / 94Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche
In vigore dal 22 dic 2020
1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.
2. L'ammontare del predetto diritto è stabilito... con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171#art-64