Titolo II›Capo V
Art. 40
Responsabilità civile
In vigore dal 15 set 2005
1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall', è regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171#art-40