Titolo II›Capo V
Art. 40
50 / 97Responsabilità civile
In vigore dal 10 mag 2026
1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall', è regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario. In caso di sanzioni amministrative, la responsabilità del proprietario, o del locatore in caso di locazione finanziaria dell'unità, è limitata alla comunicazione dei dati del locatario o del conducente all'autorità competente.
2-bis. In caso di locazione finanziaria, la responsabilità del proprietario è limitata alla comunicazione all'autorità competente dei dati del locatario o del conducente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171#art-40